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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Coloro che dal 1 giugno 1965 alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano prestato almeno 5 anni di lodevole effettivo
servizio come commissari di leva possono, a loro domanda, ed anche in
soprannumero, essere riammessi o mantenuti in servizio, con
anzianita' dalla data di inizio di detto servizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1973
LEONE
ANDREOTTI - TANASSI -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA