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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di
confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono
stabilite nella misura di lire 13.893 per quintale.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di
confine sul gas di petrolio liquefatto destinato all'autotrazione
sono stabilite nella misura di lire 9.040 per quintale.
Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine previste per la benzina sono ridotte di lire
180 per quintale limitatamente alla benzina avente un contenuto
massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire, con proprio
decreto, le modalita' per l'applicazione della riduzione prevista nel
precedente comma.
Il Ministro per le Finanze e', inoltre, autorizzato a stabilire,
con proprio decreto, le modalita' relative al passaggio della
tassazione dell'imposta di fabbricazione dal peso al volume.