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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25
maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle forze armate e della guardia
di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite,
lesioni o infermita' riportate o aggravate per servizio di guerra
durante il conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano
cessati dal servizio permanente sotto tale data.