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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al regio
decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5
agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, sono raddoppiate.