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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 3, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa
depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n.
453, e' sostituito dal seguente:
"Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli
Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una
commissione composta di tre senatori e di tre deputati, di tre
consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.
I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere
all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura
e l'altra continuano a far parte della commissione.
Per ciascun parlamentare membro effettivo e' designato un
supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione
dall'incarico.
I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono
nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e dal
Presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso
periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.
Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento
a riposo e alla loro sostituzione, per il restante periodo, si
provvede a norma del precedente comma.
La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vice
presidente tra i suoi componenti".