Legge Ordinaria n. 328 del 06/06/1973 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1973 n. 158)
Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali  albanesi  gia'  in  servizio
permanente  o  in  carriera continuativa, cessati di appartenere alle
forze   armate   italiane   ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489,
che   abbiano  ottenuto  la  cittadinanza  italiana  e'  concesso  il
trattamento  di  quiescenza  nella misura e con le modalita' previste
dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo sopra citato.
  La  pensione, nei casi in cui spetta, decorre dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge.  L'indennita' per una volta tanto
liquidata  a  norma  dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto
1946, n. 489, e' recuperata.
 

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