Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei
capitani dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e
del genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12
novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' fissato per
ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 in 15 per la cavalleria, 92 per
l'artiglieria e 35 per il genio.
Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente
a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per
ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 e' fissato in 19 per il ruolo
normale dell'Arma di cavalleria, in 105 per quello di artiglieria e
in 44 per quello del genio.
Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1
annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun
anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di
maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.