Legge Ordinaria n. 339 del 05/06/1973 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1973 n. 159)
Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle Armi di cavalleria, di artiglieria e genio, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  numero  delle  promozioni  annuali  al  grado  di  maggiore dei
capitani dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e
del  genio,  quale  risulta  dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12
novembre  1955,  n.  1137, e successive modificazioni, e' fissato per
ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 in 15 per la cavalleria, 92 per
l'artiglieria e 35 per il genio.
  Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente
a  valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per
ciascuno  degli  anni 1973, 1974 e 1975 e' fissato in 19 per il ruolo
normale  dell'Arma  di cavalleria, in 105 per quello di artiglieria e
in 44 per quello del genio.
  Le  promozioni  eccedenti  il  numero  stabilito dalla tabella n. 1
annessa   alla   legge  12  novembre  1955,  n.  1137,  e  successive
modificazioni,  sono disposte con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun
anno  e  sono  effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di
maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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