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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 63 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta
modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e' sostituito dal
seguente:
"Le ricevitorie del lotto sono organi di raccolta del giuoco del
lotto ed hanno sede in idonei locali terranei, prospicienti vie di
traffico pedonale e di comodo accesso al pubblico.
Le collettorie del lotto sono organi sussidiari per la raccolta del
giuoco.
Le ricevitorie del lotto sono distinte in tre classi e graduate in
ordine decrescente nell'ambito di ciascuna classe in base alle
riscossioni.
Sono di prima classe le ricevitorie comprese nel primo 15 per
cento, di seconda classe quelle comprese nel successivo 35 per cento
e di terza classe quelle comprese nel restante 50 per cento.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, approva la
classificazione delle ricevitorie, che viene eseguita ogni due anni
sulla base della riscossione media biennale di ciascuna ricevitoria
desunta dalle contabilita' prodotte settimanalmente dai ricevitori".