Legge Ordinaria n. 348 del 05/06/1973 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1973 n. 165)
Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello Stato e' autorizzata ad
istituire  e,  se  istituite,  a  gestire, secondo le norme di cui al
successivo  articolo  5,  per uno o piu' impianti e per il dipendente
personale,  nonche' per quello dipendente dalle imprese appaltatrici,
adibito agli impianti stessi, servizi di mensa a finalita' aziendali,
e cioe' quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
    a)  si  abbia  una  consistenza  di  personale quotidianamente al
lavoro  negli  impianti  di  almeno  250  unita', oppure sia comunque
prevedibile  che fruiscano del servizio di mensa almeno 50 dipendenti
il servizio negli impianti medesimi;
    b)  che l'intervallo di tempo assegnato, in base alle norme sulla
disciplina dell'orario di lavoro, per la refezione tra il primo ed il
secondo  periodo  del turno fisso giornaliero di lavoro del personale
degli  impianti,  non  sia  superiore  alle  due  ore  e non consenta
altresi'   l'allontanamento   dagli   impianti,   in  relazione  alla
importanza  del  centro  abitato  ed  alla  distanza fra questo e gli
impianti medesimi.
  Per  le  mense di cui al presente articolo, istituite e in funzione
alla  data  di approvazione della presente legge, si puo' prescindere
dai limiti di cui al punto a).
  La partecipazione alle predette mense puo' essere ammessa anche per
il  personale di altri impianti il quale, in relazione all'orario dei
turni  di  servizio e alla distanza della propria abitazione, non sia
in grado di rientrare per consumare il pasto nell'abitazione stessa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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