Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad
istituire e, se istituite, a gestire, secondo le norme di cui al
successivo articolo 5, per uno o piu' impianti e per il dipendente
personale, nonche' per quello dipendente dalle imprese appaltatrici,
adibito agli impianti stessi, servizi di mensa a finalita' aziendali,
e cioe' quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) si abbia una consistenza di personale quotidianamente al
lavoro negli impianti di almeno 250 unita', oppure sia comunque
prevedibile che fruiscano del servizio di mensa almeno 50 dipendenti
il servizio negli impianti medesimi;
b) che l'intervallo di tempo assegnato, in base alle norme sulla
disciplina dell'orario di lavoro, per la refezione tra il primo ed il
secondo periodo del turno fisso giornaliero di lavoro del personale
degli impianti, non sia superiore alle due ore e non consenta
altresi' l'allontanamento dagli impianti, in relazione alla
importanza del centro abitato ed alla distanza fra questo e gli
impianti medesimi.
Per le mense di cui al presente articolo, istituite e in funzione
alla data di approvazione della presente legge, si puo' prescindere
dai limiti di cui al punto a).
La partecipazione alle predette mense puo' essere ammessa anche per
il personale di altri impianti il quale, in relazione all'orario dei
turni di servizio e alla distanza della propria abitazione, non sia
in grado di rientrare per consumare il pasto nell'abitazione stessa.