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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto)
Il protesto di cambiali e assegni bancari e' levato dal notaio,
dall'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario,
nonche' dal segretario comunale nei limiti indicati dall'articolo 68
del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al
protesto di cambiali e assegni bancari e' pertanto estesa agli
aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle
norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio
decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle
disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli
ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge
29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme
dell'ordinamento suddetto.