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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a
favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria
colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni,
mareggiate, smottamenti e frane, verificatesi nel settembre 1971, nel
dicembre 1972 e nel gennaio e febbraio 1973, che saranno indicati con
decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei
Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il
tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per
l'industria, commercio e artigianato, e' sospeso il corso dei termini
di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i
quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione,
che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il
periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 4, con
esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto
pubblico ed i concorsi pronostici";
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Per la emanazione dei decreti di cui al primo comma debbono essere
sentite le regioni";
al secondo comma, dopo le parole: "da debitori domiciliati o
residenti nei comuni anzidetti", sono inserite le altre: "o che vi
abbiano beni o che vi svolgano attivita' economiche"
dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Negli stessi comuni, a favore dei titolari di aziende agricole che
abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare
ulteriori interventi di ripristino o riattamento delle strutture
stesse, le rate relative a mutui di miglioramento fondiario o a mutui
concessi per la formazione della proprieta' coltivatrice possono
essere sospese per cinque anni, e la relativa scadenza potra' essere
differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla
scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza
maggiorazione di interessi";
all'ultimo comma le parole: "domiciliati o residenti nei comuni
anzidetti", sono sostituite dalle altre: "indicati nel terzo comma".
All'articolo 3, dopo le parole: "all'articolo precedente", sono
inserite le altre: "o che vi abbiano beni o che vi svolgano attivita'
economiche".
All'articolo 4, alla fine, e' aggiunto il seguente comma:
"Per i titoli indicati nel terzo comma dell'articolo 1 il periodo
di sospensione decorrera' dalla scadenza dei titoli stessi".
All'articolo 5,
il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Per provvedere alle necessita' urgenti, e particolarmente per il
ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, a seguito delle
calamita' naturali di cui all'articolo 1, verificatesi nel territorio
delle regioni Sicilia e Calabria, ai sensi del decreto legislativo 12
aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136,
quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18
dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12
febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni,
che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, quanto a
lire 4.500 milioni sul capitolo n. 5876 e quanto a lire 4.500 milioni
sul capitolo n. 5875";
il secondo comma e' spostato alla fine dell'articolo; in esso le
cifre: "3.000 milioni" e "200 milioni" sono sostituite,
rispettivamente, con le cifre: "4.500 milioni" e "800 milioni" e dopo
le parole: "interventi" e' soppressa la parola "urgenti";
al terzo comma, diventato secondo comma, le parole: "il
Provveditorato regionale alle opere pubbliche" sono sostituite con le
parole: "la Regione siciliana".
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. - E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da
assegnare per 10.000 milioni alla Regione Sicilia e per 40.000
milioni alla Regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui
all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere
alla ricostruzione delle abitazioni distrutte, nonche' al
trasferimento degli abitati colpiti, secondo le norme dettate dalle
Regioni interessate.
Ai fini del finanziamento della spesa di cui al comma precedente,
in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 67, primo comma,
lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' autorizzato
l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi che sara' iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici a partire dall'anno finanziario 1973".
"Art. 5-ter. - Per la esecuzione di nuove opere idrauliche e per il
ripristino di quelle distrutte o danneggiate a seguito degli eventi
di cui all'articolo 1 che si rendessero necessarie, a difesa degli
abitati, nei corsi d'acqua anche non classificati, e' autorizzata la
spesa di lire 10.000 milioni, da destinare in ragione di 4.000
milioni alla Sicilia e di 6.000 milioni alla Calabria, da iscrivere
negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975, rispettivamente
per lire 3.000 milioni, 3.000 milioni e 4.000 milioni.
Gli stanziamenti di cui sopra potranno essere impegnati fin
dall'esercizio finanziario in corso".
All'articolo 6, al primo comma e' aggiunto il seguente periodo: "E'
altresi' autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni, da stanziarsi
in ragione di lire 3.000 milioni nell'anno 1973 e di lire 7.500
milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975, con corrispondente
riduzione del capitolo 503 del bilancio dell'ANAS per l'anno 1973, e
dei capitoli corrispondenti per gli anni 1974 e 1975".
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - Sono autorizzati i limiti di impegno
trentacinquennali di lire 1.000 milioni per l'anno 1973 e di lire
1.500 milioni per l'anno 1974 per l'ammortamento, a totale carico
dello Stato, di mutui che i comuni e le province di cui all'articolo
1 del presente decreto sono autorizzati a contrarre con la Cassa
depositi e prestiti, per la riparazione, ricostruzione e sistemazione
di opere pubbliche di interesse degli enti locali medesimi di cui
alla legge 3 agosto 1949, n. 589, ivi compresi le opere di edilizia
scolastica, gli impianti sportivi, gli edifici di culto, le strade
comunali esterne ai centri abitati e gli impianti di illuminazione
pubblica.
I limiti di impegno di cui al precedente comma saranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici per gli anni 1973 e 1974 e ripartiti, rispettivamente, in
ragione di lire 400 milioni e 600 milioni per gli enti locali della
Sicilia e di lire 600 milioni e 900 milioni per gli enti locali della
Calabria.
All'uopo il Ministero dei lavori pubblici mettera' a disposizione
della regione Calabria gli importi annui di lire 600 milioni e di
lire 900 milioni a decorrere rispettivamente dall'anno 1973 e
dall'anno 1974. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata
per le finalita' previste dal presente articolo verra' riversata al
bilancio dello Stato.
Fino al 31 dicembre 1974 si applicano, per i mutui contratti dagli
enti locali per le finalita' di cui al presente articolo, le
disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n.
291".
"Art. 6-ter. - Il termine del 31 dicembre 1972, fissato con
l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 8, e' spostato al 31 dicembre 1973, per quegli enti locali
della regione Calabria che hanno provveduto entro il 1972 alla
presentazione dei progetti di opere pubbliche ai competenti uffici
del genio civile.
Per le iniziative alberghiere finanziate con i fondi della Cassa
per il Mezzogiorno il termine fissato al 31 dicembre 1972 e' spostato
al 30 giugno 1973".
"Art. 6-quater. - Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento
per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade
provinciali e per il collegamento vicario provvisorio, della rete
anzidetta, di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura delle
amministrazioni provinciali e' autorizzata una spesa di lire 24.000
milioni, da stanziarsi mediante corrispondente riduzione del bilancio
dell'ANAS per gli anni 1973-1974-1975-1976 nella misura di 6.000
milioni per ciascun anno".
All'art. 8,
il primo comma e' sostituito con il seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di 8.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di 3.000
milioni per l'anno finanziario 1974 e di 4.000 milioni per l'anno
finanziario 1975, per provvedere, in conseguenza delle calamita' di
cui al precedente articolo 1, verificatesi nelle regioni Sicilia e
Calabria, alla concessione di contributi nella spesa occorrente per
la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di
qualsiasi natura e destinazione. Gli stanziamenti di cui sopra
potranno essere impegnati fin dall'esercizio finanziario in corso";
al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "sempreche'
siano rispettate le norme e gli strumenti urbanistici in vigore".
All'articolo 9,
le parole: "il Provveditorato regionale alle opere pubbliche
avente sede in Palermo" sono sostituite con le parole: "la Regione
siciliana".
All'articolo 10,
il quarto comma e' sostituito con il seguente:
"L'ammontare del contributo per la riparazione non puo' superare la
somma di lire 5 milioni per ciascuna unita' immobiliare e quello per
la ricostruzione non puo' superare lire 8 milioni per ciascuna unita'
immobiliare";
all'ultimo comma, le parole: "Il limite indicato nel precedente
comma non si applica" sono sostituite con le altre: "I limiti di cui
al precedente comma non si applicano".
L'articolo 11 e' sostituito con il seguente:
"Le domande per la concessione dei contributi previsti
dall'articolo precedente, corredate da atto notorio attestante il
possesso, il numero dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o
abbandonato perche' dichiarato inagibile, nonche' dalla dichiarazione
del sindaco sullo accertamento del danno o della inagibilita' e dal
computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in
esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il
termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
Il computo metrico estimativo, di cui al precedente comma, potra'
anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non
oltre il 30 giugno 1974.
L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede
all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare
del contributo.
Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte
anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel
corso dei lavori possono essere altresi' corrisposti ulteriori
acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di
avanzamento. La residua parte del contributo sara' corrisposta solo a
lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare
esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.
Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sara'
effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal
fine saranno accreditate dalla Regione siciliana per la Sicilia, e
dall'Ente regione per, la Calabria, sulla base di mandati
nominativi.
La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sara'
revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi
dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione,
tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause
eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile".
All'articolo 14, al primo comma, le parole: "delle alluvioni" sono
sostituite con le altre: "degli eventi calamitosi" e le parole
"gennaio 1973" sono sostituite con le altre: "gennaio e febbraio
1973".
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
"Art. 15-bis. - Ai lavoratori disoccupati dei comuni indicati al
precedente articolo 1, iscritti negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli, spetta un'indennita' speciale in misura pari al
trattamento previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n.
457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973.
Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le
prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti".
All'articolo 16,
al primo comma, le parole: "di cui ai precedenti articoli 13, 14
e 15" sono sostituite con le altre: "di cui ai precedenti articoli
13, 14, 15 e 15-bis".
All'articolo 17,
il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Per far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi
verificatisi in Calabria ed in Sicilia nel dicembre 1972 e nel
gennaio e febbraio 1973, sia per le misure di pronto intervento di
cui all'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sia per il
ripristino delle strutture di cui all'articolo 4 e per la concessione
delle agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di
conduzione di cui all'articolo 5, nonche' per la provvista di
capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale previsti
dall'articolo 7 della citata legge, la dotazione del Fondo di
solidarieta' nazionale in agricoltura e' incrementata, per l'anno
1973, di lire 64.500 milioni";
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"La somma predetta sara' accreditata, rispettivamente in ragione
del 40 per cento e del 60 per cento, alla Regione siciliana ed
all'Ente regione per la Calabria, che provvederanno alla relativa
amministrazione, a norma della legge istitutiva del fondo di
solidarieta' nazionale, fino a quando non abbiano diversamente
provveduto, con proprie leggi, agli eventuali adattamenti che si
rendano necessari in rapporto a concrete esigenze locali".
al secondo comma, diventato terzo comma le cifre: "30.000
milioni", sono sostituite dalle altre: "64.500 milioni".
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
"Art. 17-bis. - Il limite massimo della sovvenzione prevista dal
primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 18 novembre 1966, n.
976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n.
1142, e' elevato, limitatamente alle zone di applicazione del
presente decreto, a lire 90 mila per ettaro".
Art. 17-ter. - Le sovvenzioni di primo intervento previste
dall'articolo 15 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,
convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e richiamato
dall'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, possono
concedersi sino al 40 per cento del danno subito per le scorte vive e
sino al 30 per cento per le scorte morte.
Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 50 e 40 per cento
per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le
cooperative di conduzione agricola, nonche' per i coloni e i mezzadri
per le quote di loro spettanza".
"Art. 17-quater. - Per consentire l'immediata ripresa
dell'attivita' produttiva e dell'occupazione in agricoltura, gli
istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario
possono concedere, sulla base delle tabelle vigenti, senza ulteriori
garanzie, crediti agrari di esercizio a tutti i proprietari e
conduttori di aziende agrarie ricadenti nelle zone delimitate ai
sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sino ad un ammontare
complessivo doppio di quello previsto dalle citate tabelle. Tali
operazioni dovranno essere richieste entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto e segnalate dagli interessati, a pena di
decadenza dai benefici, nelle istanze dirette ad ottenere le
agevolazioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970,
n. 364. Le esposizioni debitorie saranno compensate con le
agevolazioni che saranno concesse con i provvedimenti di cui ai
citati articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Tutte le
operazioni beneficeranno della garanzia del fondo interbancario con
le forme di cui all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Tali
operazioni verranno rinnovate fino alla definizione delle domande di
intervento ai sensi dei citati articoli 5 e 7 della legge 25 maggio
1970, n. 364, e, ove i beneficiari non avessero avanzato tale
domanda, la durata del credito sara' triennale, con decurtazione di
un terzo ad ogni rinnovo annuale. E' concesso il concorso statale per
ridurre il tasso netto di dette operazioni al 3 per cento per i
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti ed al 4 per
cento per gli altri beneficiari".
"Art. 17-quinquies. - Le sovvenzioni previste dal primo comma
dell'art. 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito,
con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per
sopperire alle necessita' derivanti da urgenti riparazioni ai
fabbricati rurali danneggiati, sono estese ai comuni di cui all'art.
1 del presente decreto e sono elevate rispettivamente da lire 400
mila a lire 800 mila e da lire 500 mila a lire 1 milione".
"Art. 17-sexies. - Per il pagamento degli interessi conseguenti al
differimento delle rate dei mutui di miglioramento fondiario,
compresi quelli per la formazione di proprieta' diretto coltivatrice
assistiti da concorso statale, previsti dal terzo comma dell'art. 1
del presente decreto, puo' essere concesso un concorso in misura pari
a quella accordata per il mutuo originario e per il periodo di
effettivo rinvio dei pagamenti. La spesa relativa e' a carico delle
disponibilita' del fondo di solidarieta' nazionale istituito con la
legge 25 maggio 1970, n. 364.
Per le operazioni concernenti i mutui per la formazione di
proprieta' diretto coltivatrice di cui alla legge 26 maggio 1965, n.
590, l'onere degli interessi dovuti dai mutuatari rimane a carico del
fondo di rotazione istituito con la legge medesima, fatta eccezione
dei diritti, commissioni ed altri oneri accessori spettanti agli
istituti mutuanti, che sono a carico dei mutuatari".
All'art. 18,
al primo comma, le parole: "del gennaio 1973" sono sostituite con
le altre: "del gennaio e febbraio 1973";
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Tale contributo e' altresi' corrisposto ai pescatori professionali
residenti nei comuni rivieraschi indicati a norma del precedente
articolo 1, aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico".
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Il contributo di cui al secondo comma e' corrisposto su istanza
degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal
compartimento marittimo provinciale"
al quarto comma, le parole: "dalle Prefetture" sono sostituite
con le altre: "dalle Giunte regionali".
All'articolo 19, il primo comma e' sostituito con i seguenti:
"Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere,
turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre
categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano
subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi presi in
considerazione dal presente decreto aventi sedi, filiali,
stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc, nei comuni indicati
a norma dell'articolo 1 sono ammesse ai benefici previsti dalle
disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del
decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.
L'accertamento delle predette condizioni e' effettuato dalla
commissione di cui al successivo articolo 21.
I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto
del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti
o attrezzature danneggiati o distrutti purche' nei limiti della
capacita' produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi
verificatisi".
All'articolo 20,
al primo e al secondo comma, la parola: "prefetto" e' sostituita
con le altre: "presidente della Giunta regionale";
al terzo comma, la parola: "Prefetture" e' sostituita con le
altre: "Giunte regionali".
All'articolo 21,
al secondo e al quarto comma, le parole: "dal prefetto" sono
sostituite con le altre: "dal Presidente della giunta regionale";
all'ultimo comma le parole: "entro 120 giorni" sono sostituite
con le altre: "entro 180 giorni".
Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie vacanti
o di nuova istituzione, nell'ambito della regione Sicilia e della
regione Calabria, sara' accordata priorita' assoluta ai farmacisti
che hanno avuto distrutta la propria farmacia o che hanno dovuto
abbandonarla a seguito di provvedimento di evacuazione di frazioni o
di comuni in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.
Parimenti nei concorsi per l'assegnazione di condotte mediche e di
condotte ostetriche vacanti o di nuova istituzione, nell'ambito
della regione Sicilia e della regione Calabria, sara' accordata
priorita' assoluta ai titolari di condotte di frazioni o di comuni
evacuati a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1".
All'articolo 25, all'ultimo comma, le parole: "Il prefetto della
provincia" e "Prefettura" sono sostituite, rispettivamente, con le
altre: "Il Presidente della giunta regionale" e "Giunta regionale" e
le parole: "alle medesime" sono sostituite con le altre: "alla
medesima".
Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
Art. 30-bis. - Sono sospesi i provvedimenti di cui alle tabelle A e
B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 644, relativi ai comuni di Acri, Amantea, Augusta,
Barcellona Pozzo di Gotto, Cassano Ionio, Cerignola, Chiaravalle
Centrale, Lentini, Licata, Mistretta, Mussomeli, Modica, Montemurro,
Patti, Petralia Sottana, Pisticci e Tropea.
Il Ministro per le finanze adottera' i provvedimenti conseguenti e
provvedera' entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644".
Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:
"Art. 36-bis. - E' autorizzata la redazione di piani di bacino per
la sistemazione idraulica e la difesa del suolo con la indicazione
della priorita' da seguire nella esecuzione delle opere, entro i
limiti di spesa di lire 2.000 milioni da attribuirsi per lire 1.000
milioni alla regione Sicilia e per lire 1.000 milioni alla regione
Calabria, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il
1973".
Art. 36-ter. - Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 13
agosto 1969, n. 617, sono prorogate per un ulteriore quinquennio fino
all'anno finanziario 1973.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui
previsti dal citato articolo 1 della legge 13 agosto 1969, n. 617".
"Art. 36-quater. - E' autorizzato lo stanziamento di lire 7.000
milioni da assegnare, in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno
finanziario 1973, di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1974 e
di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1975, alla regione
Calabria in relazione agli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del
gennaio-febbraio 1973.
Detta somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro degli anni dal 1973 al 1975".
All'articolo 37, il primo comma e' sostituito con il seguente:
"All'onere di lire 127.050 milioni derivante dall'applicazione del
presente decreto si provvede quanto a lire 87.550 milioni a carico
del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno 1972, quanto a lire 34.500 milioni con
corrispondente riduzione del capitolo 2400 dello stato di previsione
dello stesso Ministero per l'anno 1973, e quanto a lire 5.000 milioni
con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di
previsione dello stesso Ministero per l'anno 2973".