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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La durata in carica delle attuali commissioni provinciali e
regionali per l'artigianato e del comitato centrale dell'artigianato,
costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogata
di un anno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 giugno 1973
LEONE
ANDREOTTI - FERRI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA