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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo sono estese ai giocatori di calcio vincolati da contratto
con societa' sportive affiliate alla Federazione italiana gioco
calcio e che svolgono la loro attivita' in campionati di serie A, B e
C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in
quelli corrispondenti.
Le assicurazioni di cui al precedente comma sono, inoltre, estese
agli allenatori di calcio vincolati con societa' sportive affiliate
alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono
professionalmente la loro attivita' in campionati di divisione
nazionale ed agli allenatori federali che operano direttamente alle
dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.
Non si applicano agli assicurati di cui ai precedenti commi le
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1420, nonche' quelle concernenti
il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le
lavoratrici madri.
Non si applica alle pensioni liquidate dall'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli
assicurati di cui ai commi primo e secondo del presente articolo il
disposto dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903.