Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970,
n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere
pubbliche, e' fissato al 31 dicembre 1973.
Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970,
n. 76, continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o
affidati dopo il 31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della
presente legge.