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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo
previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106, in favore
della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, e' elevato a
lire 30 milioni.