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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati del ruolo dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV
e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che svolgono mansioni di
custodia delle stazioni telefoniche ai sensi degli articoli 22 e 23
della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono tenuti, su esplicito
incarico dell'amministrazione, a provvedere anche alla conduzione
degli impianti di riscaldamento esistenti negli edifici in cui
prestano servizio.
Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, e' necessario, per la
conduzione degli impianti, il possesso di particolari requisiti,
l'amministrazione potra' incaricare solo il personale che abbia tali
requisiti.
Al personale addetto alle mansioni di custodia, incaricato anche
della conduzione degli impianti di riscaldamento a termine del primo
comma del presente articolo, e' corrisposto per tale conduzione un
compenso forfettario di lire mille per ogni giornata di effettiva
prestazione.