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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai fini della determinazione della indennita' di residenza di cui
all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della
popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la
farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica
prevista dalla pianta organica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - GASPARI -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA