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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Limiti della retribuzione lorda.
Base imponibile. Aliquota contributiva
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27
dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione
lorda su cui e' calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale
di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con
decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469,
sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000
annue, con effetto dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire
13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970.
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei
contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si
applicano i criteri di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'aliquota contributiva e' stabilita nella misura del 19 per cento
della retribuzione imponibile ed e' ripartita fra datore di lavoro e
dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici
quindicesimi e quattro quindicesimi.