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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1967, n.
613, e' aggiunto il seguente:
"Le aree ed i limiti di tempo, entro i quali l'ENI deve effettuare
la prospezione estensiva di cui al presente articolo nel sottofondo
marino situato al di fuori della linea isobatica dei 200 metri,
nell'ambito della piattaforma continentale italiana, sono determinati
dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con propri
decreti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la
marina mercantile, per le partecipazioni statali e per le poste e
telecomunicazioni, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.
Entro gli stessi termini indicati nei suddetti decreti l'ENI
provvedera' agli adempimenti previsti nell'articolo 6".
All'articolo 6 della predetta legge 21 luglio 1967, n. 613, le
parole "Entro i termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5"
sono sostituite dalle seguenti:
"Entro i termini indicati nel quarto comma e nei decreti di cui al
quinto comma dell'articolo 5".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 giugno 1973
LEONE
ANDREOTTI - FERRI -
MEDICI - GIOIA -
LUPIS - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI