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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o piu'
decreti con valore di legge ordinaria:
a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del
personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione
scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari
da peculiari finalita', e del personale di ogni altra categoria che
svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti
d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita'";
b) per la conseguente revisione della posizione del predetto
personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta
valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonche' al
riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello
dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici,
con forme opportune di decentramento a livello regionale o
provinciale;
c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del
trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di
cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli
educandati femminili dello Stato nonche' dei convitti annessi agli
istituti di istruzione tecnica e professionale;
d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali
di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione
elementare, secondaria ed artistica.