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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo
1925, n. 222, e' sostituito dal seguente:
"Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due
rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle
grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse
valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti piu' di tre
recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un terzo
rappresentante".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1973
LEONE
RUMOR - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI