Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25, 29 e 30
della legge 13 luglio 1965, n. 859).
Il secondo comma dell'articolo 12, la lettera c) dell'articolo 13,
il primo ed ultimo comma dell'articolo 14, l'articolo 22, il primo e
il secondo comma dell'articolo 25, il primo e il secondo comma
dell'articolo 29, il primo comma dell'articolo 30 della legge 13
luglio 1965, n. 859, sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 12, secondo comma: "La gestione del Fondo e' tecnicamente
organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali
delle pensioni in godimento".
Articolo 13, lettera c): "Indennita' accessorie e speciali nonche'
qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle
vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennita' sostitutiva
del periodo di preavviso e dell'indennita' per ferie non godute".
Articolo 14, primo comma: "A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di
previdenza del personale di volo e' stabilito nel 15 per cento degli
elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini
della pensione, ed e' ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e,
per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale
aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione
generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sara'
ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico
del personale".
Articolo 14, ultimo comma: "L'obbligo del versamento del contributo
sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di eta'".
Articolo 22: "Hanno diritto a pensione di anzianita' gli iscritti,
quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:
1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui
almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo,
qualunque sia l'eta';
2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di eta' e possano far
valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o
obbligatoria e volontaria al Fondo;
3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di eta' ed un periodo di
almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e
volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione e'
ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:
Eta Coefficienti
49.............................................. 0,9737
48.............................................. 0,9468
47.............................................. 0,9196
46.............................................. 0,8922
45.............................................. 0,8647
Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti:
a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni,
di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e
siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione
autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento
equipollente, purche' la invalidita' dia luogo alla risoluzione del
rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;
b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni
vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, purche' l'invalidita' dia luogo alla
risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di
iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di
contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidita' non e' dovuta a
causa di servizio.
Ove l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio, per evento
verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla
pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.
Si considera dovuta a causa di servizio la invalidita' che sia
conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermita'
contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni
affidate all'iscritto".
Articolo 25, primo e secondo comma: "La misura della pensione e'
pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al
precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile,
considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei
mesi.
La pensione dell'iscritto non puo' superare la retribuzione
pensionabile, ne', qualora debba essere liquidata ai sensi del punto
b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore
al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta".
Articolo 29, primo e secondo comma: "Ha diritto alla pensione il
coniuge superstite quando l'iscritto:
a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della
presente legge;
b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma
abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione
obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa
di servizio.
La pensione spettante al coniuge superstite e' pari al 60 per cento
di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto
delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge
superstite concorrano uno o piu' figli di cui al successivo articolo
32, la pensione e' pari a:
80 per cento con il concorso di un figlio;
100 per cento con il concorso di due o piu' figli".
Articolo 30, primo comma: "Qualora il pensionato o l'iscritto che
si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo
comma, lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente
diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde
nozze, spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione
pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe
spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a
carico:
60 per cento per un solo figlio;
80 per cento per due figli;
100 per cento per tre o piu' figli".