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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, e'
soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato, a decorrere
dall'anno scolastico 1974-1975, ad aggiornare annualmente con proprio
decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti
statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un
insegnante ogni otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente
ogni dodici, o frazione di dodici, alunni.
Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il
servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo,
e' riconosciuto con le stesse modalita' previste per il personale
direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla
legge 26 luglio 1970, n. 576.