Legge Ordinaria n. 488 del 30/07/1973 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1973 n. 214)
Nuovo ruolo organico degli istituti statali per sordomuti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tabella  n.  1  annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, e'
soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge.
  Il  Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato, a decorrere
dall'anno scolastico 1974-1975, ad aggiornare annualmente con proprio
decreto  i  ruoli  degli insegnanti e degli assistenti degli istituti
statali  per  sordomuti  di  Milano,  Roma e Palermo sulla base di un
insegnante  ogni  otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente
ogni dodici, o frazione di dodici, alunni.
  Al  personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il
servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo,
e'  riconosciuto  con  le  stesse modalita' previste per il personale
direttivo  e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla
legge 26 luglio 1970, n. 576.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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