Legge Ordinaria n. 496 del 04/08/1973 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1973 n. 216)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427,
concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, con le
seguenti modificazioni:

  All'articolo 2:
    al primo comma i numeri 12) e 13) sono sostituiti con i seguenti:
      "12) pollame macellato;
      13) conigli macellati;"
    al  secondo  comma,  le  parole:  "normativa  comunitaria",  sono
sostituite con le seguenti "normativa e prezzi comunitari".
  All'articolo 7 il primo comma e' sostituito con il seguente:
    "L'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel mercato agricolo
(AIMA),  in  aggiunta  ai  compiti previsti dalla legge istitutiva 13
maggio   1966,   n.   303,   e   dalle  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  deve,  ove necessario e su autorizzazione del Ministro
per  l'agricoltura  e  le foreste, di concerto con il Ministro per il
tesoro, svolgere attivita' per la regolazione del mercato interno del
grano,  delle  carni  bovine,  del  burro  e  dei  mangimi  destinati
all'alimentazione   del   bestiame  mediante  acquisto  e  stoccaggio
all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato
nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE".
  All'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma:
    "Se  sia  stata emessa dal prefetto ingiunzione per la violazione
di disposizioni del presente decreto e successivamente si accerti che
ricorre  l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge
3    maggio    1967,   n.   317,   la   sospensione   dell'esecuzione
dell'ingiunzione puo' essere disposta soltanto dal giudice penale, al
quale  il  pretore  trasmette gli atti nel caso in cui sia stata gia'
proposta opposizione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1973

                                LEONE

                                                    RUMOR - DE MITA -
                                                   TAVIANI - ZAGARI -
                                                 GIOLITTI - FERRARI -
                                                              AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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