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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di
costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini
vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprieta'
dello Stato.
Detta costituzione puo' avvenire soltanto:
a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o
privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni
e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio
italiano;
b) a favore di societa' italiane concessionarie di servizi di
telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento
del traffico di loro competenza.
I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al primo comma possono
avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno
necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico
esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.