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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15
maggio 1970 e aperto alla firma a Londra il 1 luglio 1970.