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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 14.706.283.125 per la concessione
di contributi in conto capitale, a termini dell'articolo 9 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di impianti
collettivi di raccolta conservazione, lavorazione, trasformazione e
vendita di prodotti ortofrutticoli.
E' altresi' autorizzata la spesa di L. 13.000.000.000 per
provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse
pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione
e vendita di prodotti ortofrutticoli, a termini dell'articolo 10
della legge 27 ottobre 1966, n. 910.