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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462,
gia' prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844,
e' ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in
corso, secondo le scadenze consuetudinarie.
Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si
applicano, sino al termine suddetto, anche per i pagamenti comunque
dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-73, salvo
conguaglio in base a quanto sara' stabilito da apposita legge
sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 155 del 1972.
I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio, per
le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73, saranno conguagliati in
base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.
Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle
disposizioni contenute nella presente legge non possono essere
considerati inadempienti per morosita'.