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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
Per gli interventi nel settore agricolo delle regioni a statuto
ordinario e a statuto speciale, il fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281, e' incrementato di lire 74 miliardi
nell'esercizio 1973, di lire 130 miliardi nell'esercizio 1974 e di
lire 100 miliardi nell'esercizio 1975.
Le predette somme saranno ripartite fra le regioni predette dal
CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste,
sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, numero 281.
E' autorizzata la spesa di lire 16 miliardi per ciascuno degli
esercizi 1973, 1974 e 1975 da destinare allo incremento dei fondi di
rotazione per la meccanizzazione e per la zootecnia, rispettivamente
nella misura di lire 10 miliardi per il fondo di rotazione di cui
allo articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e lire 6
miliardi per il fondo di rotazione di cui all'articolo 13 della legge
medesima. La ripartizione tra le regioni dei predetti fondi avra'
luogo con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.