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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' autorizzare gli
enti concessionari a contrarre mutui, fissandone il relativo importo
in ragione della quota di spesa posta a carico dello Stato, entro il
limite complessivo di lire 100 miliardi, per la esecuzione di
progetti di opere pubbliche di bonifica, gia' istruiti in linea
tecnico-amministrativa o, comunque, presentati per la istruttoria
anteriormente al 1 aprile 1972.
L'importo di cui al precedente comma viene utilizzato dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste in rapporto ai progetti, dopo aver
dedotto, entro il limite di lire 20 miliardi, il fabbisogno
occorrente per fronteggiare maggiori oneri derivanti dalla esecuzione
di opere gia' concesse anteriormente alla entrata in vigore della
presente legge, quali revisioni di prezzi, perizie suppletive,
nonche' per il completamento di ripristini di opere di bonifica
eseguiti con la procedura della somma urgenza.
Il Ministero predetto autorizza gli enti presentatori dei progetti
ad esperire le gare di appalto, previo parere della regione sulla
graduatoria di priorita' tra i progetti di competenza regionale.
I mutui di cui al primo comma sono rimborsabili in un periodo da
stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il
Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno successivo a quello della
stipula dei mutui stessi, con onere di ammortamento a carico dello
Stato, e possono essere concessi, oltre che da enti ed istituti di
credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono
autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilira', di concerto
con il Ministro per il tesoro, le modalita', i termini e le
condizioni che dovranno regolare la concessione, la utilizzazione ed
il rimborso dei mutui.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fato obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1973
LEONE
RUMOR - FERRARI-AGGRADI -
LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI