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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Natura e funzioni)
L'Istituto superiore di sanita' dipende dal Ministro per la sanita'
ed e' organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti
particolari e di autonomia scientifica.
L'Istituto:
a) svolge attivita' di ricerca scientifica ai fini della tutela
della salute pubblica e del mantenimento della integrita'
psico-fisica dei cittadini;
b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e
controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria,
all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di
opere ed impianti produttivi pubblici e privati;
c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria
anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque,
luoghi di lavoro;
d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo
igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione
delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti,
attivita' ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e
preparazione degli standards biologici; provvede alla classificazione
in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati
nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento
di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;
e) esercita vigilanza, limitatamente all'attivita' di sanita'
pubblica, sugli istituti zooprofilattici;
f) produce, su richiesta del Ministro per la sanita', sostanze
terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;
g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento
tecnico per il personale addetto ai servizi di sanita' delle
amministrazioni pubbliche;
h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere
nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti
istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti
nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende
noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche
effettuate i metodi di analisi elaborati ed in generale la
documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della
sanita' pubblica;
i) collabora con il Ministro per la sanita' all'elaborazione e
all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
l) provvede all'accertamento della composizione e della
innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della
sperimentazione clinica sull'uomo.