Legge Ordinaria n. 519 del 07/08/1973 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1973 n. 219)
Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         (Natura e funzioni)

  L'Istituto superiore di sanita' dipende dal Ministro per la sanita'
ed  e'  organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti
particolari e di autonomia scientifica.
  L'Istituto:
    a)  svolge  attivita' di ricerca scientifica ai fini della tutela
della   salute   pubblica   e   del   mantenimento  della  integrita'
psico-fisica dei cittadini;
    b)  esegue,  nei  casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e
controlli  analitici  e  provvede,  per  la parte igienico-sanitaria,
all'esame  tecnico  dei  brevetti  e all'esame tecnico di progetti di
opere ed impianti produttivi pubblici e privati;
    c)  compie  accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria
anche  in  relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque,
luoghi di lavoro;
    d)   interviene,  a  tutela  della  salute  pubblica,  nel  campo
igienico-sanitario,  provvedendo  in  particolare:  alla elaborazione
delle   norme   tecniche  concernenti  farmaci,  alimenti,  prodotti,
attivita'  ed  opere del settore; alla conservazione, distribuzione e
preparazione degli standards biologici; provvede alla classificazione
in  tabella  ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati
nello  sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento
di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;
    e)  esercita  vigilanza,  limitatamente  all'attivita' di sanita'
pubblica, sugli istituti zooprofilattici;
    f)  produce,  su  richiesta del Ministro per la sanita', sostanze
terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;
    g)  promuove  ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento
tecnico  per  il  personale  addetto  ai  servizi  di  sanita'  delle
amministrazioni pubbliche;
    h)   promuove   convegni  e  dibattiti  scientifici  a  carattere
nazionale  ed  internazionale  sui  temi  riguardanti  i suoi compiti
istituzionali;  partecipa  con  propri esperti a convegni e dibattiti
nazionali  ed  internazionali  riguardanti  gli stessi compiti; rende
noti  mediante  pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche
effettuate   i   metodi  di  analisi  elaborati  ed  in  generale  la
documentazione  scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della
sanita' pubblica;
    i)  collabora  con  il Ministro per la sanita' all'elaborazione e
all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
    l)   provvede   all'accertamento   della   composizione  e  della
innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della
sperimentazione clinica sull'uomo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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