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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa dell'approvazione del secondo programma economico
nazionale nel quale sara' inquadrato il programma pluriennale delle
ferrovie, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e'
autorizzata a dare esecuzione ad un piano di opere per
l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle
linee e degli impianti della rete per l'importo di lire 400 miliardi,
di cui 267 miliardi per gli impianti fissi e 133 miliardi per il
parco del materiale rotabile.