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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e' aggiunto il
seguente comma:
"L'inclusione nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del
presente articolo puo' essere richiesta anche dai lettori di italiano
abilitati all'insegnamento dopo il 1968, che abbiano prestato
servizio per due anni presso universita' straniere e istituti
italiani di cultura all'estero dall'anno scolastico 1961-62 a quello
1971-72 con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con
certificazione del Ministero degli affari esteri".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI
Visto, il
Guardasigilli: ZAGARI