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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli insegnanti nelle scuole secondarie di primo grado in lingua
tedesca e nelle localita' ladine della provincia di Bolzano, che
abbiano frequentato i corsi speciali istituiti dall'Universita' di
Padova in collaborazione con l'Universita' di Innsbruck, per il
triennio 1970-72, e conseguano il diploma finale e che,
precedentemente alla iscrizione ai corsi suddetti, avevano insegnato
per almeno un biennio nelle scuole statali o legalmente riconosciute
in lingua tedesca e delle localita' ladine, o che avevano frequentato
con profitto per un biennio universita' nazionali od estere, sono
incaricati a tempo indeterminato con i diritti di cui alla legge 13
giugno 1969, n. 282.
Gli insegnanti di cui al precedente comma sono non licenziabili e,
ove conseguano il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai
concorsi a cattedre, sono immessi nei ruoli delle scuole statali di
cui al primo comma della presente legge dal 1 ottobre successivo alla
data del conseguimento del titolo, indipendentemente dai limiti di
eta'. Allorche' il docente abbia conseguito la qualifica di
ordinario, il servizio prestato anche anteriormente al conseguimento
del titolo di studio sara' riconosciuto agli effetti giuridici nella
misura prevista dalle disposizioni vigenti per il servizio prestato
anteriormente all'ingresso in ruolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI -
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI