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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della
legge 31 ottobre 1966, n. 942, e quelle biennali di addestramento
didattico e scientifico di cui all'articolo 21 della legge 24
febbraio 1967, n. 62, che, gia' confermate, sono scadute dopo il 30
ottobre 1971 o verranno a scadere anteriormente al 31 dicembre 1973,
sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1973.
La proroga della borsa gia' scaduta viene concessa, con le
modalita' fissate dalle vigenti disposizioni per la conferma, ai
borsisti che abbiano continuato a prestare la loro attivita'
posteriormente alla scadenza della borsa che si proroga.
Il direttore dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete
formulare la proposta per la conferma della borsa, e' tenuto altresi'
ad attestare l'effettiva continuazione dell'attivita' svolta dal
borsista e i periodi di eventuale interruzione, per i quali non deve
essere erogato il corrispondente rateo della borsa.
Ai fini dei precedenti commi, e' autorizzata la spesa di lire
6.865.500.000 riferita per lire 3.185.750.000 alle borse di studio
per giovani laureati e per L. 3.679.750.000 alle borse di
addestramento didattico e scientifico.
All'onere di complessive lire 6.865.500.000, derivante
dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si
provvede, quanto a lire 3.076.500.000, a carico dello stanziamento
del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire
3.789.000.000, mediante riduzione del corrispondente capitolo del
medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI -
LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI