Legge Ordinaria n. 525 del 09/08/1973 (Pubblicata nella G.U. del 28 agosto 1973 n. 221)
Proroga delle borse di studio per giovani laureati e di borse di addestramento didattico e scientifico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le borse annuali per giovani laureati, di cui all'articolo 32 della
legge  31  ottobre  1966,  n. 942, e quelle biennali di addestramento
didattico  e  scientifico  di  cui  all'articolo  21  della  legge 24
febbraio  1967,  n. 62, che, gia' confermate, sono scadute dopo il 30
ottobre  1971 o verranno a scadere anteriormente al 31 dicembre 1973,
sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1973.
  La  proroga  della  borsa  gia'  scaduta  viene  concessa,  con  le
modalita'  fissate  dalle  vigenti  disposizioni  per la conferma, ai
borsisti   che  abbiano  continuato  a  prestare  la  loro  attivita'
posteriormente alla scadenza della borsa che si proroga.
  Il  direttore  dell'istituto o il professore ufficiale, cui compete
formulare la proposta per la conferma della borsa, e' tenuto altresi'
ad  attestare  l'effettiva  continuazione  dell'attivita'  svolta dal
borsista  e i periodi di eventuale interruzione, per i quali non deve
essere erogato il corrispondente rateo della borsa.
  Ai  fini  dei  precedenti  commi,  e'  autorizzata la spesa di lire
6.865.500.000  riferita  per  lire 3.185.750.000 alle borse di studio
per   giovani   laureati   e  per  L.  3.679.750.000  alle  borse  di
addestramento didattico e scientifico.
  All'onere    di    complessive    lire   6.865.500.000,   derivante
dall'attuazione  della  presente legge nell'anno finanziario 1973, si
provvede,  quanto  a  lire 3.076.500.000, a carico dello stanziamento
del  capitolo  n.  3523  dello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire
3.789.000.000, mediante riduzione del corrispondente capitolo del
  medesimo  stato  di  previsione  della spesa per l'anno finanziario
  1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 agosto 1973

                                LEONE

                                                   RUMOR - MALFATTI -
                                                  LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)