Legge Ordinaria n. 533 del 11/08/1973 (Pubblicata nella G.U. del 13 settembre 1973 n. 237)
Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  titolo  IV  del  libro  secondo  del codice di procedura civile
approvato  con  regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e' sostituito
dal seguente:

                              TITOLO IV
           Norme per le controversie in materia di lavoro

                               CAPO I
              DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

                              SEZIONE I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

  Art. 409. - (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le
disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
    1)  rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti
all'esercizio di una impresa;
    2)    rapporti   di   mezzadria,   di   colonia   parziaria,   di
compartecipazione  agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche'
rapporti  derivanti  da  altri  contratti agrari, salva la competenza
delle sezioni specializzate agrarie;
    3)  rapporti  di  agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
rapporti  di  collaborazione  che si concretino in una prestazione di
opera  continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se
non a carattere subordinato;
    4)  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  di  enti  pubblici che
svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica;
    5)  rapporti  di  lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri
rapporti  di  lavoro  pubblico,  sempreche'  non siano devoluti dalla
legge ad altro giudice.
  Art. 410. - (Tentativo facoltativo di conciliazione). - Chi intende
proporre  in  giudizio  una  domanda  relativa  ai  rapporti previsti
dall'articolo  precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure
di  conciliazione  previste  dai contratti e accordi collettivi, puo'
promuovere  anche  tramite una associazione sindacale il tentativo di
conciliazione  presso  la  commissione  di  conciliazione,  nella cui
circoscrizione  si  trova  l'azienda  e  una  qualsiasi dipendenza di
questa,  alla  quale e' addetto il lavoratore, o presso la quale egli
prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
  La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della
controversia,  convocando  le  parti, pei una riunione da tenersi non
oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
  Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e  della  massima  occupazione e' istituita in ogni provincia, presso
l'ufficio  provinciale  del  lavoro  e della massima occupazione, una
commissione  provinciale  di  conciliazione  composta  dal  direttore
dell'ufficio  stesso o da un suo delegato, in qualita' di presidente,
da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori
di  lavoro  e  da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da  quattro
supplenti  dei  lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
  Commissioni  di  conciliazione  possono  essere  istituite,  con le
stesse  modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente
comma,  anche  presso  le sezioni zonali degli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione.
  Le  commissioni,  quando  se  ne ravvisi la necessita', affidano il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore   dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  o  da  un  suo delegato, che rispecchino la composizione
prevista dal precedente terzo comma.
  In  ogni  caso  per  la  validita'  della riunione e' necessaria la
presenza  del  presidente e di almeno un rappresentante dei datori di
lavoro e di uno dei lavoratori.
  Ove  la riunione della commissione non sia possibile per la mancata
presenza  di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il
direttore    dell'ufficio    provinciale    del    lavoro   certifica
l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.
  Art.   411.   -  (Processo  verbale  di  conciliazione).  -  Se  la
conciliazione  riesce,  si  forma  processo  verbale  che deve essere
sottoscritto  dalle  parti  e  dal  presidente  del  collegio  che ha
esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della
  sottoscrizione   delle   parti   o   la   loro   impossibilita'  di
  sottoscrivere.
Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio
provinciale  del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria
della  pretura nella cui circoscrizione e' stato formato. Il pretore,
su  istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale
del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
  Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il
processo  verbale  di  avvenuta  conciliazione  e'  depositato presso
l'ufficio  provinciale  del lavoro e della massima occupazione a cura
di  una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il
direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a
depositarlo  nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione
e'  stato  redatto.  Il  pretore, su istanza della parte interessata,
accertata  la  regolarita'  formale  del verbale di conciliazione, lo
dichiara esecutivo con decreto.
  Art.  412.  -  (Processo verbale di mancata conciliazione). - Se la
conciliazione  non  riesce,  si  forma  pro cesso verbale: in esso le
parti  possono  indicare  la  soluzione,  anche parziale, nella quale
concordano,  precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito
che  - spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale
acquista  efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di
cui all'articolo 411.
  L'ufficio  provinciale  del  lavoro  e della massima occupazione ha
l'obbligo  di rilasciare, alla parte che ne - faccia richiesta, copia
del verbale nel termine di cinque giorni.

                             SEZIONE II
                          DEL PROCEDIMENTO
                               Par. 1
                   Del procedimento di primo grado

  Art.  413.  -  (Giudice  competente).  -  Le  controversie previste
dall'articolo  400  sono  in primo grado di competenza del pretore in
funzione di giudice del lavoro.
  Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e'
sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla
quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua
opera al momento della fine del rapporto.
  Tale  competenza  permane  dopo  il trasferimento dell'azienda o la
cessazione  di  essa  o  della sua dipendenza, purche' la domanda sia
proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
  Qualora   non   trovino  applicazione  le  disposizioni  dei  commi
precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.
 Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
  Art.  414.  -  (Forma  della  domanda). - La domanda si propone con
ricorso, il quale deve contenere:
    1) l'indicazione del giudice;
    2)  il  nome,  il  cognome,  nonche'  la residenza o il domicilio
eletto  del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il
nome,  il  cognome  e  la  residenza  o  il domicilio o la dimora del
convenuto;  se  ricorrente  o  convenuto  e'  una  persona giuridica,
un'associazione  non  riconosciuta  o  un  comitato,  il ricorso deve
indicare  la  denominazione  o ditta nonche' la sede del ricorrente o
del convenuto;
    3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
    4)  l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si fonda la domanda con le relative conclusioni;
    5)   l'indicazione  specifica  dei  mezzi  di  prova  di  cui  il
ricorrente  intende  avvalersi  e in particolare dei documenti che si
offrono in comunicazione.
  Art.   415.  -  (Deposito  del  ricorso  e  decreto  di  fissazione
dell'udienza).  -  Il  ricorso  e'  depositato  nella cancelleria del
giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
  Il  giudice,  entro  cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa,
con  decreto,  l'udienza  di  discussione,  alla  quale le parti sono
tenute a comparire personalmente.
  Tra  il  giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione
non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
  Il  ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve
essere  notificato  al  convenuto,  a  cura  dell'attore, entro dieci
giorni  dalla  data  di  pronuncia del decreto, salvo quanto disposto
dall'articolo 417.
  Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di
  discussione  deve  intercorrere  un  termine  non  minore di trenta
  giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta giorni
e  quello  di cui al terzo comma e' elevato a ottanta giorni nel caso
in  cui  la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi
all'estero,
  Art.  416.  -  (Costituzione  del  convenuto).  - Il convenuto deve
costituirsi  almeno  dieci giorni prima della udienza, dichiarando la
residenza  o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
adito.
  La  costituzione  del  convenuto  si  effettua mediante deposito in
cancelleria  di  una  memoria  difensiva,  nella  quale devono essere
proposte,   a   pena  di  decadenza,  le  eventuali  domande  in  via
riconvenzionale  e le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio.
  Nella  stessa  memoria  il  convenuto  deve  prendere posizione, in
maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i
fatti  affermati  dall'attore  a  fondamento  della domanda, proporre
tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente,
a  pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed
in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
  Art.  417.  -  (Costituzione  e  difesa personali delle parti).- In
primo  grado  la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il
valore della causa non eccede le lire 250 mila.
  La  parte  che  sta'  in  giudizio personalmente propone la domanda
nelle  forme  di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di
cui  all'articolo  416  con  elezione  di  domicilio  nell'ambito del
territorio della Repubblica.
  Puo'  proporre  la domanda anche verbalmente davanti al pretore che
ne fa redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con
il  decreto  di  fissazione  dell'udienza devono essere notificati al
convenuto  e  allo  stesso  attore  a  cura della cancelleria entro i
termini  di  cui  all'articolo 415. Alle parti che stanno in giudizio
personalmente  ogni  ulteriore  atto o memoria deve essere notificato
dalla cancelleria.
  Art.  418.  -  (Notificazione  della domanda riconvenzionale). - Il
convenuto  che  abbia  proposta  una domanda in via riconvenzionale a
norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta
nella  stessa  memoria,  a  pena  di  decadenza dalla riconvenzionale
medesima,  chiedere  al giudice che, a modifica del decreto di cui al
secondo  comma  dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni,
un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
  Tra  la  proposizione  della domanda riconvenzionale e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di cinquanta giorni.
  Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a
cura  dell'ufficio,  unitamente  alla  memoria difensiva, entro dieci
giorni dalla data in cui e' stato pronunciato.
  Tra  la  data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a
norma  del  primo  comma  e  quella  dell'udienza di discussione deve
intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
  Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero
il  termine  di  cui al secondo comma e' elevato a settanta giorni, e
quello di cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni.
  Art. 419. - (Intervento volontario). - Salvo che sia effettuato per
l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo
ai  sensi  dell'articolo  105  non  puo'  aver luogo oltre il termine
stabilito  per  la  costituzione  del  convenuto,  con  le  modalita'
previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.
  Art.  420.  -  (Udienza di discussione della causa). - Nell'udienza
fissata   per   la  discussione  della  causa  il  giudice  interroga
liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La
mancata   comparizione  personale  delle  parti,  senza  giustificato
motivo,  costituisce  comportamento  valutabile  dal  giudice ai fini
della  decisione.  Le  parti  possono,  se  ricorrono  gravi  motivi,
modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, previa
autorizzazione del giudice.
  Le  parti  hanno  facolta' di farsi rappresentare da un procuratore
generale  o  speciale,  il  quale  deve essere a conoscenza dei fatti
della  causa.  La  procura  deve essere conferita con atto pubblico o
scrittura  privata  autenticata  e  deve attribuire al procuratore il
potere  di  conciliare  o  transigere  la  controversia.  La  mancata
conoscenza,  senza  gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione.
  Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
  Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura
per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione
o  alla  competenza  o  ad  altre pregiudiziali la cui decisione puo'
definire  il  giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e
pronuncia   sentenza   anche   non   definitiva   dando  lettura  del
dispositivo.
  Nella  stessa  udienza ammette i mezzi di prova gia' proposti dalle
parti  e  quelli  che  le parti non abbiano potuto proporre prima, se
ritiene   che   siano   rilevanti,  disponendo,  con  ordinanza  resa
nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
  Qualora  cio'  non  sia  possibile,  fissa altra udienza, non oltre
dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti
motivi,  un  termine  perentorio  non superiore a cinque giorni prima
dell'udienza  di  rinvio  per  il  deposito  in  cancelleria  di note
difensive.
  Nel  caso  in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del
quinto  comma,  la  controparte  puo' dedurre i mezzi di prova che si
rendano  necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di
un  termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma
del  precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi
di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
  L'assunzione  delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza
o,  in  caso  di necessita', in udienza da tenersi nei giorni feriali
immediatamente successivi.
  Nel  caso  di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo
comma  106  e  107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che,
entro  cinque  giorni,  siano  notificati  al  terzo il provvedimento
nonche'   il  ricorso  introduttivo  e  l'atto  di  costituzione  del
convenuto,  osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto
dell'articolo  415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la
nuova   udienza   decorre   dalla   pronuncia  del  provvedimento  di
fissazione.
  Il  terzo  chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima
dell'udienza   fissata,   depositando  la  propria  memoria  a  norma
dell'articolo 416.
  A  tutte  le  notificazioni  e  comunicazioni  occorrenti  provvede
l'ufficio.
  Le udienze di mero rinvio sono vietate.
  Art.  421.  -  (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice indica
alle  parti  in  ogni  momento  le  irregolarita'  degli  atti  e dei
documenti  che  possono  essere  sanate  assegnando  un  termine  per
provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
  Puo'  altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione
di  ogni  mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice
civile,  ad  eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta
di   informazioni   e  osservazioni,  sia  scritte  che  orali,  alle
associazioni   sindacali   indicate   dalle   parti.  Si  osserva  la
disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.
  Dispone,  su  istanza  di  parte,  l'accesso  sul  luogo di lavoro,
purche'  necessario  al  fine  dell'accertamento dei fatti, e dispone
altresi',  se ne ravvisa l'utilita', lo esame dei testimoni sul luogo
stesso.
  Il   giudice,   ove   lo   ritenga  necessario,  puo'  ordinare  la
comparizione,  per  interrogarle  liberamente  sui fatti della causa,
anche  di  quelle  persone che siano incapaci di testimoniare a norma
dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.
  Art.   422.   -  (Registrazione  su  nastro).  -  Il  giudice  puo'
autorizzare  la  sostituzione  della  verbalizzazione  da  parte  del
cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi
e delle audizioni delle parti o di consulenti.
  Art. 423. - (Ordinanze per il pagamento di somme). - Il giudice, su
istanza  di  parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza
il pagamento delle somme non contestate.
  Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza
del  lavoratore,  disporre  con ordinanza il pagamento di una somma a
titolo  provvisorio  quando ritenga il diritto accertato e nei limiti
della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
  Le  ordinanze  di  cui  ai  commi  precedenti  costituiscono titolo
esecutivo.
  L'ordinanza  di  cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza
che decide la causa.
  Art.  424.  -  (Assistenza  del consulente tecnico). - Se la natura
della  controversia  lo  richiede,  il giudice, in qualsiasi momento,
nomina  uno  o  piu'  consulenti  tecnici, scelti in albi speciali, a
norma dell'articolo 61.
  A  tal  fine  il  giudice  puo'  disporre  ai sensi del sesto comma
dell'articolo 420.
  Il  consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente ed in
tal  caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale,
salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.
  Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice
fissa  un  termine  non  superiore  a  venti giorni, non prorogabile,
rinviando la trattazione ad altra udienza.
  Art.   425.  -  (Richiesta  di  informazioni  e  osservazioni  alle
associazioni  sindacali).  -  Su  istanza  di  parte,  l'associazione
sindacale  indicata  dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio,
tramite  un  suo  rappresentante, informazioni e osservazioni orali o
scritte.
  Tali  informazioni  e  osservazioni  possono  essere rese anche nel
luogo  di  lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo
comma dell'articolo 421.
  A  tal  fine,  il  giudice  puo'  disporre ai sensi del sesto comma
dell'articolo 420.
  Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei
contratti  e  accordi  collettivi  di  lavoro,  anche  aziendali,  da
applicare nella causa.
  Art.  426.  - (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il
pretore,  quando  rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie
riguarda  uno  dei  rapporti  previsti  dall'articolo  409, fissa con
ordinanza  l'udienza  di cui all'articolo 420 e il termine perentorio
entro   il   quale   le   parti   dovranno  provvedere  all'eventuale
integrazione  degli  atti introduttivi mediante deposito di memorie e
documenti di cancelleria.
  Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che
precedono.
  Art.  427.  - (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). - Il
pretore,  quando  rileva che una causa promossa nelle forme stabilite
dal  presente  capo  riguarda  un rapporto diverso da quelli previsti
dall'articolo  409,  se  la causa stessa rientra nella sua competenza
dispone  che  gli  atti  siano  messi  in  regola con le disposizioni
tributarie,   altrimenti   la   rimette   con  ordinanza  al  giudice
competente,  fissando  un  termine  perentorio non superiore a trenta
giorni per la riassunzione con il rito ordinario.
  In  tal  caso  le prove acquisite durante lo stato di rito speciale
avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
  Art. 428. - (Incompetenza del giudice). - Quando una causa relativa
ai  rapporti  di  cui  all'articolo  409 sia stata proposta a giudice
incompetente,  l'incompetenza  puo'  essere  eccepita  dal  convenuto
soltanto  nella  memoria  difensiva  di  cui  all'articolo 416 ovvero
rilevata   d'ufficio   dal   giudice   non  oltre  l'udienza  di  cui
all'articolo 420.
  Quando  l'incompetenza  sia  stata eccepita o rilevata ai sensi del
comma  precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione
di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.
  Art. 429. - (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza, il giudice,
esaurita  la  discussione  orale  e udite le conclusioni delle parti,
pronuncia  sentenza  con  cui definisce il giudizio dando lettura del
dispositivo.
  Se  il  giudice  lo  ritiene  necessario, su richiesta delle parti,
concede  alle  stesse  un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito   di   note   difensive,   rinviando  la  causa  all'udienza
immediatamente  successiva alla scadenza del termine suddetto, per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
  Il  giudice,  quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
somme  di  denaro  per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli
interessi  nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito
dal  lavoratore  per  la  diminuzione  di  valore  del  suo  credito,
condannando  al  pagamento  della  somma  relativa con decorrenza dal
giorno della maturazione del diritto.
  Art.  430.  -  (Deposito della sentenza). - La sentenza deve essere
depositata  in  cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il
cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti.
  Art.  431.  -  (Esecutorieta'  della  sentenza).  - Le sentenze che
pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti
  dai   rapporti   di  cui  all'articolo  409  sono  provvisoriamente
  esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo,
in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
  Il  giudice  di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile
che  l'esecuzione  sia  sospesa  quando  dalla  stessa possa derivare
all'altra parte gravissimo danno.
  La  sospensione  disposta  a norma del comma precedente puo' essere
anche  parziale  e,  in  ogni  caso,  l'esecuzione  provvisoria resta
autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.
  Art.  432.  -  (Valutazione equitativa delle prestazioni). - Quando
sia  certo  il  diritto  ma  non  sia  possibile determinare la somma
dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

                               Par. 2.
                         Delle impugnazioni

  Art.  433.  -  (Giudice  d'appello). - L'appello contro le sentenze
pronunciate   nei   processi   relativi  alle  controversie  previste
nell'articolo  409  deve  essere  proposto  con  ricorso  davanti  al
tribunale  territorialmente  competente  in  funzione  di giudice del
lavoro.
  Ove  l'esecuzione  sia  iniziata,  prima  della notificazione della
sentenza,  l'appello  puo' essere proposto con riserva dei motivi che
dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.
  Art.  434.  -  (Deposito del ricorso in appello). - Il ricorso deve
contenere  l'esposizione  sommaria  dei  fatti  e  i motivi specifici
dell'impugnazione,  nonche'  le  indicazioni prescritte dall'articolo
414.
  Il  ricorso  deve essere depositato nella cancelleria del tribunale
entro  trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro
quaranta  giorni  nel  caso  in  cui  la  notificazione  abbia dovuto
effettuarsi allo estero.
  Art. 435. - (Decreto del presidente). - Il presidente del tribunale
entro  cinque  giorni  dalla  data  di deposito del ricorso nomina il
giudice  relatore  e  fissa,  non  oltre  sessanta  giorni dalla data
medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
  L'appellante,  nei dieci giorni successivi al deposito del decreto,
provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
  Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di
discussione  deve  intercorrere  un termine non minore di venticinque
giorni.
  Nel  caso  in  cui la notificazione prevista dal secondo comma deve
effettuarsi  all'estero,  i  termini di cui al primo e al terzo comma
sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.
  Art. 436. - (Costituzione dell'appellato e appello incidentale). -
  L'appellato  deve  costituirsi  almeno  dieci  giorni  prima  della
  udienza.
La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in
cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale
deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
  Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella
stessa  memoria  i  motivi  specifici  su  cui  fonda l'impugnazione.
L'appello  incidentale  deve  essere  proposto,  a pena di decadenza,
nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato,
alla  controparte  almeno  dieci  giorni prima dell'udienza fissata a
norma dell'articolo precedente.
  Si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo
416.
  Art.  437.  -  (Udienza  di discussione). - Nell'udienza il giudice
incaricato  fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i
difensori   delle   parti,   pronuncia  sentenza  dando  lettura  del
dispositivo nella stessa udienza.
  Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi
mezzi  di  prova,  tranne  il  giuramento  estimatorio,  salvo che il
collegio,  anche  d'ufficio,  li ritenga indispensabili ai fini della
decisione  della  causa. E' salva la facolta' delle parti di deferire
il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.
  Qualora  ammetta  le  nuove  prove,  il collegio fissa, entro venti
giorni,  l'udienza  nella  quale  esse  debbono essere assunte e deve
essere pronunciata la sentenza.
  In  tal  caso  il  collegio con la stessa ordinanza puo' adottare i
provvedimenti di cui all'articolo 423.
  Sono  applicabili  le  disposizioni di cui ai commi secondo e terzo
dell'articolo 429.
  Art.  438.  -  (Deposito  della sentenza di appello). - Il deposito
della  sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle norme
di cui all'articolo 430.
  Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.
  Art.  439.  - (Cambiamento del rito in appello). - Il tribunale, se
ritiene  che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo
il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
  Art.  440.  - (Appellabilita' delle sentenze). - Sono inappellabili
le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore
a lire 50 mila.
  Art.  441.  -  (Consulente  tecnico  in  appello).  -  Il collegio,
nell'udienza  di  cui al primo comma dell'articolo 437, puo' nominare
un  consulente  tecnico  rinviando  ad  altra udienza da fissarsi non
oltre  trenta  giorni.  In  tal  caso  con  la  stessa ordinanza puo'
adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
  Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni
prima della nuova udienza.

                               CAPO II
             DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA
                    E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

  Art.  442. - (Controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie).  -  Nei procedimenti relativi a controversie derivanti
dall'applicazione  delle  norme riguardanti le assicurazioni sociali,
gli  infortuni  sul  lavoro,  le  malattie professionali, gli assegni
familiari  nonche'  ogni  altra  forma  di previdenza e di assistenza
obbligatorie,  si  osservano  le disposizioni di cui al capo primo di
questo titolo.
  Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi
di  assistenza  e  di  previdenza  derivanti  da  contratti e accordi
collettivi  si  osservano  le  disposizioni  di  cui al capo primo di
questo titolo.
  Art.  443.  -  (Rilevanza  del  procedimento  amministrativo). - La
domanda  relativa  alle  controversie  in  materia  di  previdenza  e
assistenza  obbligatorie  di cui al primo comma dell'articolo 442 non
e' procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti
dalle  leggi  speciali  per  la composizione in sede amministrativa o
siano   decorsi   i   termini  ivi  fissati  per  il  compimento  dei
procedimenti  stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data
in cui e' stato proposto il ricorso amministrativo.
  Se   il   giudice   nella   prima  udienza  di  discussione  rileva
l'improcedibilita'  della  domanda  a  norma  del  comma  precedente,
sospende  il  giudizio  e  fissa  all'attore un termine perentorio di
sessanta   giorni   per   la   presentazione   del  ricorso  in  sede
amministrativa.
  Il  processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine
perentorio  di  180  giorni  che decorre dalla cessazione della causa
della sospensione.
  Art.  444.  - (Giudice competente). - Le controversie in materia di
previdenza  e  di  assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442
sono  di  competenza  del pretore, in funzione di giudice del lavoro,
che  ha  sede  nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella
quale risiede l'attore.
  Se  la  controversia  in materia di infortuni sul lavoro e malattie
professionali  riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla
pesca marittima, e' competente il pretore, in funzione di giudice del
lavoro,  del  luogo  in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione
della nave.
  Per  le  controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e
all'applicazione  delle  sanzioni  civili per l'inadempimento di tali
obblighi,  e'  competente  il  pretore,  in  funzione  di giudice del
lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.
  Art.  445.  -  (Consulente  tecnico).  -  Nei processi regolati nel
presente  capo,  relativi  a  domande  di prestazioni previdenziali o
assistenziali  che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina
uno  o  piu'  consulenti  tecnici  scelti  in appositi albi, ai sensi
dell'articolo 424.
  Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo
424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni.
  Art.  446. - (Istituti di patronato e di assistenza sociale). - Gli
istituti   di   patronato   e   di   assistenza   sociale  legalmente
riconosciuti,  possono,  su istanza dell'assistito, in ogni grado del
giudizio,  rendere  informazioni e osservazioni orali o scritte nella
forma di cui all'articolo 425.
  Art. 447. - (Esecuzione provvisoria). - Le sentenze pronunciate nei
giudizi  relativi  alle  controversie  di  cui  all'articolo 442 sono
provvisoriamente esecutive.
  Si applica il disposto dell'articolo 431.
 

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