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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile
approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e' sostituito
dal seguente:
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 409. - (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le
disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti
all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche'
rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza
delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di
opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se
non a carattere subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che
svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri
rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano devoluti dalla
legge ad altro giudice.
Art. 410. - (Tentativo facoltativo di conciliazione). - Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, puo'
promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di
conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui
circoscrizione si trova l'azienda e una qualsiasi dipendenza di
questa, alla quale e' addetto il lavoratore, o presso la quale egli
prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della
controversia, convocando le parti, pei una riunione da tenersi non
oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia, presso
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una
commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita' di presidente,
da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori
di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro
supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le
stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente
comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione
prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di
lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata
presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica
l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione.
Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la
conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha
esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di
sottoscrivere.
Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria
della pretura nella cui circoscrizione e' stato formato. Il pretore,
su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale
del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il
processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura
di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il
direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a
depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione
e' stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo
dichiara esecutivo con decreto.
Art. 412. - (Processo verbale di mancata conciliazione). - Se la
conciliazione non riesce, si forma pro cesso verbale: in esso le
parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale
concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito
che - spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale
acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di
cui all'articolo 411.
L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha
l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne - faccia richiesta, copia
del verbale nel termine di cinque giorni.
SEZIONE II
DEL PROCEDIMENTO
Par. 1
Del procedimento di primo grado
Art. 413. - (Giudice competente). - Le controversie previste
dall'articolo 400 sono in primo grado di competenza del pretore in
funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e'
sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla
quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua
opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la
cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia
proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi
precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
Art. 414. - (Forma della domanda). - La domanda si propone con
ricorso, il quale deve contenere:
1) l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonche' la residenza o il domicilio
eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il
nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del
convenuto; se ricorrente o convenuto e' una persona giuridica,
un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve
indicare la denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o
del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si
offrono in comunicazione.
Art. 415. - (Deposito del ricorso e decreto di fissazione
dell'udienza). - Il ricorso e' depositato nella cancelleria del
giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa,
con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono
tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione
non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve
essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci
giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto
dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di
discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta
giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a quaranta giorni
e quello di cui al terzo comma e' elevato a ottanta giorni nel caso
in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi
all'estero,
Art. 416. - (Costituzione del convenuto). - Il convenuto deve
costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la
residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in
cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere
proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via
riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in
maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i
fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre
tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente,
a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed
in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Art. 417. - (Costituzione e difesa personali delle parti).- In
primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente quando il
valore della causa non eccede le lire 250 mila.
La parte che sta' in giudizio personalmente propone la domanda
nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di
cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del
territorio della Repubblica.
Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che
ne fa redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con
il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al
convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i
termini di cui all'articolo 415. Alle parti che stanno in giudizio
personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato
dalla cancelleria.
Art. 418. - (Notificazione della domanda riconvenzionale). - Il
convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a
norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta
nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale
medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al
secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni,
un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di cinquanta giorni.
Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a
cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci
giorni dalla data in cui e' stato pronunciato.
Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a
norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve
intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero
il termine di cui al secondo comma e' elevato a settanta giorni, e
quello di cui al comma precedente e' elevato a trentacinque giorni.
Art. 419. - (Intervento volontario). - Salvo che sia effettuato per
l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo
ai sensi dell'articolo 105 non puo' aver luogo oltre il termine
stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalita'
previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.
Art. 420. - (Udienza di discussione della causa). - Nell'udienza
fissata per la discussione della causa il giudice interroga
liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La
mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato
motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini
della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi,
modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, previa
autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti
della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il
potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura
per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione
o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione puo'
definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e
pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del
dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia' proposti dalle
parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se
ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa
nell'udienza, per la loro immediata assunzione.
Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre
dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti
motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima
dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note
difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del
quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi di prova che si
rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di
un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma
del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi
di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza
o, in caso di necessita', in udienza da tenersi nei giorni feriali
immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo
comma 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che,
entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento
nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del
convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto
dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la
nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di
fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima
dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma
dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede
l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate.
Art. 421. - (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice indica
alle parti in ogni momento le irregolarita' degli atti e dei
documenti che possono essere sanate assegnando un termine per
provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione
di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice
civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta
di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle
associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la
disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro,
purche' necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone
altresi', se ne ravvisa l'utilita', lo esame dei testimoni sul luogo
stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa,
anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma
dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.
Art. 422. - (Registrazione su nastro). - Il giudice puo'
autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del
cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi
e delle audizioni delle parti o di consulenti.
Art. 423. - (Ordinanze per il pagamento di somme). - Il giudice, su
istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza
il pagamento delle somme non contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza
del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a
titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti
della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo
esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza
che decide la causa.
Art. 424. - (Assistenza del consulente tecnico). - Se la natura
della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento,
nomina uno o piu' consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a
norma dell'articolo 61.
A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma
dell'articolo 420.
Il consulente puo' essere autorizzato a riferire verbalmente ed in
tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale,
salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.
Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice
fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile,
rinviando la trattazione ad altra udienza.
Art. 425. - (Richiesta di informazioni e osservazioni alle
associazioni sindacali). - Su istanza di parte, l'associazione
sindacale indicata dalla stessa ha facolta' di rendere in giudizio,
tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o
scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel
luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo
comma dell'articolo 421.
A tal fine, il giudice puo' disporre ai sensi del sesto comma
dell'articolo 420.
Il giudice puo' richiedere alle associazioni sindacali il testo dei
contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da
applicare nella causa.
Art. 426. - (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il
pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie
riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con
ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio
entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale
integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e
documenti di cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che
precedono.
Art. 427. - (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). - Il
pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite
dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti
dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza
dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni
tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice
competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per la riassunzione con il rito ordinario.
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale
avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
Art. 428. - (Incompetenza del giudice). - Quando una causa relativa
ai rapporti di cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice
incompetente, l'incompetenza puo' essere eccepita dal convenuto
soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 ovvero
rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui
all'articolo 420.
Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del
comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione
di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.
Art. 429. - (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza, il giudice,
esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del
dispositivo.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti,
concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli
interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito
dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito,
condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal
giorno della maturazione del diritto.
Art. 430. - (Deposito della sentenza). - La sentenza deve essere
depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il
cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti.
Art. 431. - (Esecutorieta' della sentenza). - Le sentenze che
pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti
dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente
esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo,
in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile
che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare
all'altra parte gravissimo danno.
La sospensione disposta a norma del comma precedente puo' essere
anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta
autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.
Art. 432. - (Valutazione equitativa delle prestazioni). - Quando
sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma
dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Par. 2.
Delle impugnazioni
Art. 433. - (Giudice d'appello). - L'appello contro le sentenze
pronunciate nei processi relativi alle controversie previste
nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al
tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del
lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della
sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei motivi che
dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.
Art. 434. - (Deposito del ricorso in appello). - Il ricorso deve
contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici
dell'impugnazione, nonche' le indicazioni prescritte dall'articolo
414.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro
quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto
effettuarsi allo estero.
Art. 435. - (Decreto del presidente). - Il presidente del tribunale
entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il
giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data
medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto,
provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di
discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque
giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve
effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma
sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.
Art. 436. - (Costituzione dell'appellato e appello incidentale). -
L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della
udienza.
La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in
cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale
deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella
stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione.
L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza,
nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato,
alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a
norma dell'articolo precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo
416.
Art. 437. - (Udienza di discussione). - Nell'udienza il giudice
incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i
difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del
dispositivo nella stessa udienza.
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi
mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il
collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della
decisione della causa. E' salva la facolta' delle parti di deferire
il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.
Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti
giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve
essere pronunciata la sentenza.
In tal caso il collegio con la stessa ordinanza puo' adottare i
provvedimenti di cui all'articolo 423.
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo
dell'articolo 429.
Art. 438. - (Deposito della sentenza di appello). - Il deposito
della sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle norme
di cui all'articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.
Art. 439. - (Cambiamento del rito in appello). - Il tribunale, se
ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo
il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
Art. 440. - (Appellabilita' delle sentenze). - Sono inappellabili
le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore
a lire 50 mila.
Art. 441. - (Consulente tecnico in appello). - Il collegio,
nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, puo' nominare
un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non
oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo'
adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni
prima della nuova udienza.
CAPO II
DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE
Art. 442. - (Controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie). - Nei procedimenti relativi a controversie derivanti
dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali,
gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni
familiari nonche' ogni altra forma di previdenza e di assistenza
obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di
questo titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi
di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi
collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di
questo titolo.
Art. 443. - (Rilevanza del procedimento amministrativo). - La
domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e
assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non
e' procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti
dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o
siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei
procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data
in cui e' stato proposto il ricorso amministrativo.
Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva
l'improcedibilita' della domanda a norma del comma precedente,
sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di
sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede
amministrativa.
Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine
perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa
della sospensione.
Art. 444. - (Giudice competente). - Le controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442
sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro,
che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella
quale risiede l'attore.
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie
professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla
pesca marittima, e' competente il pretore, in funzione di giudice del
lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione
della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e
all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali
obblighi, e' competente il pretore, in funzione di giudice del
lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.
Art. 445. - (Consulente tecnico). - Nei processi regolati nel
presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o
assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina
uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi
dell'articolo 424.
Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo
424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni.
Art. 446. - (Istituti di patronato e di assistenza sociale). - Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente
riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del
giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella
forma di cui all'articolo 425.
Art. 447. - (Esecuzione provvisoria). - Le sentenze pronunciate nei
giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono
provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell'articolo 431.