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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del
ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del
compimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio
o, in caso di morte, agli aventi causa, la pensione normale e'
liquidata nella misura che sarebbe loro spettata, in relazione
all'ultimo stipendio percepito, qualora non fossero transitati in
detto ruolo, aumentata, fino al raggiungimento del massimo, dell'1,80
per cento per ogni anno di servizio prestato nel ruolo speciale.