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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di
vascello e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie
di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonche' agli
appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei
Corpi predetti e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1973, un
assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennita' di
buonuscita e del premio di congedamento, nelle misure di cui
all'allegata tabella 1.
L'assegno perequativo pensionabile non e' suscettibile di aumenti
periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita',
e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di
aspettativa, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato
che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi
di sospensione dello stipendio.
Nei casi di promozione o di nomina, al personale provvisto di
assegno perequativo pensionabile d'importo superiore a quello
spettante nel nuovo o nei nuovi gradi e' attribuito un assegno
personale pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo
gia' goduto e il nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi
aumenti per ulteriore progressione di carriera.