Legge Ordinaria n. 628 del 27/10/1973 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1973 n. 281)
Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali  di  grado  inferiore  a  colonnello  o capitano di
vascello    e   ai   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina,
dell'Aeronautica  e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie
di  pubblica  sicurezza  e  degli  agenti  di  custodia, nonche' agli
appuntati  e  ai  militari  di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei
Corpi  predetti  e'  corrisposto,  a decorrere dal 1 gennaio 1973, un
assegno  perequativo  pensionabile,  utile ai fini dell'indennita' di
buonuscita  e  del  premio  di  congedamento,  nelle  misure  di  cui
all'allegata tabella 1.
  L'assegno  perequativo  pensionabile non e' suscettibile di aumenti
periodici,  non  e' computabile ai fini della tredicesima mensilita',
e'  ridotto  nella  stessa  proporzione  dello  stipendio nei casi di
aspettativa,  di punizione disciplinare o di altra posizione di stato
che  importi  riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi
di sospensione dello stipendio.
  Nei  casi  di  promozione  o  di  nomina, al personale provvisto di
assegno   perequativo   pensionabile  d'importo  superiore  a  quello
spettante  nel  nuovo  o  nei  nuovi  gradi  e' attribuito un assegno
personale pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo
gia'  goduto  e  il  nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi
aumenti per ulteriore progressione di carriera.
 

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