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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti
disposizioni, alla, vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia,
del Corpo forestale dello Stato, nonche' dei funzionari di pubblica
sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7
dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attivita' di servizio per diretto
effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni
terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, e'
stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita',
composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo
dell'indennita' di istituto, che era percepito dal congiunto al
momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di
famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che Sono corrisposte
nelle misure stabilite per i pensionati.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della
vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali e' liquidata
applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul
trattamento complessivo di cui al precedente comma.