Legge Ordinaria n. 629 del 27/10/1973 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1973 n. 281)
Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle  vigenti
disposizioni, alla, vedova e agli orfani dei militari  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo delle guardie  di  finanza,  del  Corpo  delle
guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli  agenti  di  custodia,
del Corpo forestale dello Stato, nonche' dei funzionari  di  pubblica
sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la  legge  7
dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attivita' di servizio per diretto
effetto di ferite  o  lesioni  riportate  in  conseguenza  di  azioni
terroristiche o criminose  o  in  servizio  di  ordine  pubblico,  e'
stabilita in misura pari al  trattamento  complessivo  di  attivita',
composto da tutti gli emolumenti pensionabili e  dall'intero  importo
dell'indennita' di istituto,  che  era  percepito  dal  congiunto  al
momento del decesso,  con  esclusione  delle  quote  di  aggiunta  di
famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che Sono  corrisposte
nelle misure stabilite per i pensionati. 
  La pensione privilegiata ordinaria  spettante,  in  mancanza  della
vedova e degli orfani, ai genitori  e  ai  collaterali  e'  liquidata
applicando  le  percentuali  previste  dalle  norme  in  vigore   sul
trattamento complessivo di cui al precedente comma. 
 

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