Legge Ordinaria n. 636 del 11/10/1973 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1973 n. 282)
Modifiche alle modalita' di pagamento della tassa sui contratti di borsa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  agenti  di  cambio,  le  aziende e gli istituti di credito, le
societa'  finanziarie  e  fiduciarie,  i  commissionari di borsa ed i
cambiavalute  devono  usare,  per  i contratti di borsa a contanti su
titoli  e  valori  e  per quelli a termine e di riporto su titoli non
azionari  e  valori,  foglietti  bollati  da  staccarsi  da  appositi
libretti  a  contromatrice,  madre  e  figlia ovvero a contromatrice,
matrice,  compra  e vendita per i contratti di cui all'articolo 1 del
regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge
20  aprile  1933,  n.  504,  messi  in  vendita  dall'Amministrazione
finanziaria.
  I  soggetti  di  cui  al comma precedente che intendano fare uso di
foglietti  per contratti di borsa, relativi ad operazioni a contanti,
a  termine e di riporto su titoli e valori, predisposti direttamente,
debbono  ottenere  la  preventiva  autorizzazione dal Ministero delle
finanze  e  corrispondere  la  tassa dovuta mediante applicazione sui
foglietti stessi di marche per contratti di borsa.
  L'articolo   2-bis  del  decreto-legge  30  giugno  1960,  n.  589,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  14 agosto 1960, n. 826,
riguardante  il  pagamento  in  modo  virtuale delle tasse relative a
contratti  di borsa per contanti su titoli e valori, si applica anche
per  i  contratti  a  termine  e  di riporto su titoli non azionari e
valori.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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