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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli agenti di cambio, le aziende e gli istituti di credito, le
societa' finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa ed i
cambiavalute devono usare, per i contratti di borsa a contanti su
titoli e valori e per quelli a termine e di riporto su titoli non
azionari e valori, foglietti bollati da staccarsi da appositi
libretti a contromatrice, madre e figlia ovvero a contromatrice,
matrice, compra e vendita per i contratti di cui all'articolo 1 del
regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge
20 aprile 1933, n. 504, messi in vendita dall'Amministrazione
finanziaria.
I soggetti di cui al comma precedente che intendano fare uso di
foglietti per contratti di borsa, relativi ad operazioni a contanti,
a termine e di riporto su titoli e valori, predisposti direttamente,
debbono ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero delle
finanze e corrispondere la tassa dovuta mediante applicazione sui
foglietti stessi di marche per contratti di borsa.
L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589,
convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826,
riguardante il pagamento in modo virtuale delle tasse relative a
contratti di borsa per contanti su titoli e valori, si applica anche
per i contratti a termine e di riporto su titoli non azionari e
valori.