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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca, con sede in
Firenze, previsto dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, in
misura di lire 3.000.000, viene elevato, con effetto dall'anno 1972,
a lire 100 milioni.