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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i lavori di consolidamento, restauro e straordinaria
manutenzione dei monumenti e complessi monumentali antichi di Roma e
delle zone urbane ed extraurbane della citta' la cui manutenzione e'
affidata alla Soprintendenza alle antichita' di Roma, e' assegnata,
in via straordinaria, al Ministero della pubblica istruzione la somma
di lire 5.000 milioni da ripartirsi in cinque annualita' di lire
1.000 milioni all'anno, a decorrere dal 1973.