Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 672 del 22/10/1973 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1973 n. 291)
Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Sistema tecnico di finanziamento e riserva del Fondo)
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, il Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e' ordinato in
base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il
cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari
all'importo di cinque annualita' delle pensioni in corso di pagamento
a tale epoca.
L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere,
in sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque annualita'
delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre
precedente l'entrata in vigore della presente legge.
A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente
articolo, e' abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 4
dicembre 1956, n. 1450.
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