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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16
settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con le leggi 25 gennaio 1962,
n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo
1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la
legge 25 ottobre 1968, n. 1089; col decreto-legge 26 ottobre 1970, n.
745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e'
ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addi' 27 ottobre 1973
LEONE
RUMOR - DE MITA -
LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI