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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti
dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' autorizzato a
carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo
stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1972, di lire 700
milioni per l'esercizio 1973, di lire 800 milioni per l'esercizio
1974 e di lire 800 milioni per l'esercizio 1975.
Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari
possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ed in ciascun
esercizio potra' essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio
successivo, cui sara' rinviata la liquidazione dei contributi
eventualmente deliberati nell'esercizio precedente.