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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado validi
per l'ammissione ai corsi delle accademie militari dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica e i titoli di studio suindicati e
quelli universitari validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina
ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli delle predette forze
armate sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la difesa.
Con decreto del Ministro per la difesa sono indicati i corsi delle
accademie ed i concorsi ai quali gli specifici titoli di studio danno
accesso.
Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili
con quelle del presente articolo.