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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566,
concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della
giustizia, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad indire un
concorso per esame o piu' concorsi per esame su base distrettuale o
interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico
della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto
ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o
interdistrettuale ciascun candidato puo' partecipare ad un solo
concorso e le relative graduatorie sono autonome.
Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare
anche i coadiutori dattilografi giudiziarie che, indipendentemente
dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato
un'anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo".
Al terzo comma, le parole: "altri due membri", sono sostituite
dalle seguenti: "altri tre membri".
Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione puo' essere integrata, qualora i candidati superino
le 1.000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico
restando il presidente la suddivisione in sottocommissioni,
costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati
inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la
presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato".
All'articolo 3, primo comma, le parole: "L'articolo 27 della legge
11 agosto 1973, n. 533, e' sostituito dal seguente: "sono sostituite
dalle seguenti: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27
della legge 11 agosto 1973, n. 533," con la correlativa soppressione
delle virgolette presenti nel corpo del medesimo articolo 3 il
secondo comma e' sostituito dal seguente:
"All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti
presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi,
nell'ambito della rispettiva competenza" All'articolo 4 e' soppresso
l'ultimo comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1973
LEONE
RUMOR - ZAGARI -
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI