Legge Ordinaria n. 685 del 08/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1973 n. 295)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566,
concernente  provvedimenti  straordinari  per l'Amministrazione della
giustizia, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Il  Ministero  di grazia e giustizia e' autorizzato ad indire un
concorso  per  esame o piu' concorsi per esame su base distrettuale o
interdistrettuale,  per  la  nomina  a  segretario del ruolo organico
della  carriera  di  concetto per le vacanze disponibili nel predetto
ruolo.  In  caso  di  espletamento di concorsi su base distrettuale o
interdistrettuale  ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  un solo
concorso e le relative graduatorie sono autonome.
    Ai  concorsi  previsti  nel  comma precedente possono partecipare
anche  i  coadiutori  dattilografi giudiziarie che, indipendentemente
dal   possesso   del  titolo  di  studio  richiesto,  hanno  maturato
un'anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo".
  Al  terzo  comma,  le  parole:  "altri due membri", sono sostituite
dalle seguenti: "altri tre membri".
  Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
  "La commissione puo' essere integrata, qualora i candidati superino
le  1.000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico
restando   il   presidente   la   suddivisione  in  sottocommissioni,
costituite  ciascuna  di  un numero di componenti pari a quello della
commissione  originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato un numero di candidati
inferiore  a  500.  Le  sottocommissioni  possono  funzionare  con la
presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato".
  All'articolo  3, primo comma, le parole: "L'articolo 27 della legge
11  agosto 1973, n. 533, e' sostituito dal seguente: "sono sostituite
dalle  seguenti:  "Fermo  restando  quanto  disposto dall'articolo 27
della  legge 11 agosto 1973, n. 533," con la correlativa soppressione
delle  virgolette  presenti  nel  corpo  del  medesimo  articolo 3 il
secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "All'assunzione  provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti
presso  i  vari  uffici  giudiziari,  i  capi  degli  uffici  stessi,
nell'ambito  della rispettiva competenza" All'articolo 4 e' soppresso
l'ultimo comma.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 8 novembre 1973

                                LEONE

                                                     RUMOR - ZAGARI -
                                                             LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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