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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti
di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono
avere la disponibilita' di serbatoi aventi capacita' volumetrica non
inferiore al 10 per cento della capacita' volumetrica complessiva di
tutti i recipienti di proprieta' (bombole) riempiti nel proprio
impianto, nonche' di quelli per i quali siano stati stipulati
contratti di riempimento con terzi.
I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla
data della entrata in vigore della presente legge dispongono di
serbatoi fissi aventi capacita' inferiore al limite indicato nel
comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, chiedere all'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della
concessione per aumentare la capacita' volumetrica complessiva dei
serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio
decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.
Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorita'
competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.
I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non
presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma
del presente articolo, decadono dalla concessione.
Per le imprese titolari di piu' concessioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della
determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente
articolo tra capacita' volumetrica dei serbatoi fissi e capacita'
complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla
capacita' totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari
impianti.