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La Camera dei depurati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per allievi
ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare sono
stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per la difesa.
Con determinazione ministeriale sono stabiliti i ruoli e le
specialita' ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso.
Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a piu' ruoli o
a piu' specialita', e' in facolta' della Amministrazione disporre a
quale ruolo o a quale specialita' i giovani devono essere assegnati,
in relazione alle necessita' organiche e tenuto conto delle qualita'
fisiche e attitudinali degli stessi.
Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque
incompatibili con quelle della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - TANASSI
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA