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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567,
concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno
scolastico, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' soppresso il primo periodo dalla parola "Ferma"
alla parola "istruzione".
All'articolo 2, primo comma, le parole "1 ottobre successivo" sono
sostituite dalle parole "1 ottobre dello stesso anno".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del periodo di prova e' valido il servizio eventualmente
prestato per l'intero anno scolastico da cui decorre la nomina,
almeno in una classe di istituto o scuola statale, compreso il
servizio prestato come incaricato alla presidenza di scuola o
istituto".
All'articolo 3, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole "o,
comunque, abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi in vigore per la
immissione in ruolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI
- LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI